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1978
DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23
dicembre 1978
GAZZETTA
UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
Roma, -
Sabato, 3 marzo 1979
“Perdita della personalità giuridica di diritto
pubblico dell'Associazione nazionale mutuati ed invalidi
civili, che continua a sussistere come persona giuridica
di diritto privato”.
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Vista la legge 21 luglio 1975, n.
382;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
Visto il decreto-legge 18 agosto
1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21
ottobre 1978, n. 641;
Visto il parere della commissione
parlamentare per le questioni regionali di cui all'art.
52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive
modificazioni, espresse nella seduta del 13 novembre
1978;
In conforme parere della
commissione tecnica prevista dall'art. 113 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, espresso
nella seduta del 21 dicembre 1978;
Visti gli atti
relativi;
Sentito il Consiglio dei
Ministri;
Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Decreta:
Art. 1
In applicazione dell’art. 115 del
decreto del Presidente della repubblica 24 luglio 1977, n.
616, l’Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili
(A.N.M.I.C.), istituita con personalità giuridica pubblica
dalla legge 23 aprile 1965, n.458, continua a sussistere come
ente morale perdendo la personalità giuridica di diritto
pubblico ed assumendo quella di diritto
privato.
Art. 2
L'Associazione nazionale mutilati
ed invalidi civili, salvo quanto previsto dai successivi
articoli 3 e 4 del presente decreto, conserva i compiti
associativi ed in particolare quelli di rappresentanza e
tutela degli interessi morali ed economici dei mutilati
ed invalidi civili presso le pubbliche amministrazioni e
presso gli enti che hanno per scopo l'educazione, il lavoro e
l'assistenza ai mutilati stessi, previsti dalle norme
vigenti.
Art. 3
Sono attribuite ai comuni
singoli o associati e alle comunità montane ai sensi degli
articoli 22 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, le funzioni amministrative previste
alle lettere b), c) ed e) dell'art. 5 dello statuto
dell'A.N.M.I.C., approvato con decreto ministeriale 5
novembre 1973, per la parte relativa alle attività
assistenziali e di protezione sociale e quelle di cui alle
lettere a), b) ed e) dell'art. 6 inerenti all'istituzione
di centri di assistenza estiva ed invernale, alle cure
climatiche e termali, nonché all'assistenza a favore delle
vittime della strada e di coloro che sono divenuti invalidi
nell'esercizio dello sport e nell'attività
scolastica.
Art. 4
Sono attribuite alle regioni,
ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le funzioni
amministrative previste alla lettera c) degli articoli 5
e 6 dello statuto dell'A.N.M.I.C. per la parte relativa alle
attività di orientamento, educazione ed istruzione
professionale in favore dei mutilati ed invalidi civili e
loro familiari.
Art.
5
Ai flni dello
svolgimento dell'attività associativa, l'A.N.M.I.C. conserva
il suo patrimonio.
Art. 6
A decorrere dal 1° gennaio 1979
al personale dell’ A.N.M.I.C. si applicano le disposizioni di
cui all'art. 122, terzo e quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, così come
modificato dall'art. 1-terdecies della legge 21 ottobre
1978, n. 641.
L'amministrazione provvisoria del
personale dell'A.N.M.I.C. a decorrere dal l° gennaio 1979 e
fino alla data dell'effettiva messa a disposizione di
altro ente pubblico o dei ruoli unici di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618 e
comunque non oltre il 31 marzo 1979, è assicurata, ai
sensi dell'art. 123 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, dall'A.N.M.I.C., con
assunzione del relativo onere a suo
carico.
Art. 7
L'ammontare complessivo delle
spese sostenute dalla Associazione nazionale mutilati ed
invalidi civili per l’assolvimento delle funzioni
trasferite ed attribuite alle regioni ed ai comuni ai sensi
del presente decreto è determinato in L.
10.000.000.
Art. 8
Il contributo dello Stato per
il sostegno delle attività associative dell'A.N.M.I.C.
previsto dall'art. 115, terzo comma, del decretu del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n 616, così
come modificato dall'articolo 1-undecies della legge 21
ottobre 1978, n. 641, è determinato in L.2.500.000 annue fino
al 31 dicembre 1979.
Art. 9
Il presente decreto, che sarà
trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha
effetto dal 1° gennaio 1979.
Dato a Roma,
addì 23 dicembre 1978
PERTINI
Andreotti
STATUTO
D.P.R.
8-1-1982
Titolo I
COSTITUZIONE - SEDE -
SCOPI
Art. I - L'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili
(A.N.M.I.C.), è l'Ente Morale con personalità giuridica di
diritto privato cui il Decreto del Presidente della Repubblica
del 23 dicembre 1978, ha confermato i compiti associativi ed
in particolare quelli di rappresentanza e tutela degli
interessi morali ed economici dei mutilati ed invalidi
civili presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
che hanno per scopo l'educazione, il lavoro e l'assistenza ai
mutilati e invalidi stessi. L'Ente ha la sua Sede Centrale in
Roma.
L'Associazione è formata da mutilati e invalidi civili che ad
essa si associano in quanto affetti da minorazioni e malattie
invalidanti dì cui alle tabelle indicative delle percentuali
di invalidità approvate con Decreto Ministeriale del
25luglio 1980 ed eventuali successive modificazioni e
costituisce una libera associazione sindacale di categoria a
carattere nazionale.
Art. 2 - L'Associazione si articola in Sezioni Provinciali con
sedi nei capoluoghi di Provincia, in Sezioni Comunali ed
Intercomunali e in Delegazioni Comunali.
Art. 3 - L'Associazione svolge i seguenti
compiti:
a) rappresenta e tutela gli interessi morali ed economici dei
mutilati ed invalidi civili presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti ed istituti che hanno per
scopo l'educazione, il lavoro e l'assistenza dei minorati
predetti;
b) provvede all'assistenza morale e promuove quella materiale
dei medesimi, curando la loro elevazione spirituale e
culturale e sollecitando tutte le iniziative di
protezione sociale intese al loro inserimento nella vita
produttiva della Nazione;
c) collabora con le Autorità Governative e le pubbliche
amministrazioni centrali e locali competenti in ordine
all'assistenza economica, all'assistenza sanitaria,
all'orientamento, alla qualificazione e riqualificazione
professionale della categoria;
d) segue il collocamento obbligatorio dei mutilati ed
invalidi civili nelle aziende pubbliche e private ai
sensi e con le modalità previste dalle vigenti
leggi;
e)provvede, nell'ambito delle norme vigenti, alla protezione
sociale degli invalidi collocati al lavoro intervenendo,
ogni qualvolta necessiti, per assicurare, singolarmente e
collettivamente, condizioni di attività che siano
conformi alle esigenze particolari degli interessati in
conseguenza delle subite minorazioni;
f) collabora con
lo Stato nei suoi Organi Centrali e Locali e con gli Enti
Pubblici e privati per lo studio dei problemi che comunque
interessino la categoria e promuove, a tal fine, intese con
altre istituzioni e sodalizi che esplicano attività
qualificate nel settore;
g) assume
rilevazioni e indagini di carattere sociale, svolge
attività di ricerca nelle materie di sua attribuzione,
provvede con ogni mezzo possibile all'attività di divulgazione
e di informazione nella materia riguardante l'invalidistica
civile, promuove ed organizza convegni di studi e corsi
di formazione, specializzazione e perfezionamento nelle
materie sociali riguardanti gli invalidi;
h) promuove
particolari forme di intervento in favore delle vittime
della strada e di coloro che sono divenuti invalidi nell'
esercizio dello sport e nell'attività
scolastica;
i)può
partecipare a forme federative con Associazioni di altre
categorie di invalidi;
l) può
aderire ad Organizzazioni internazionali che abbiano per scopo
la promozione sociale e culturale degli
invalidi.
Titolo II
DEI SOCI
Art. 4 - L’Associazione si compone di soci effettivi, soci ad
honorem e soci aggregati. Sono ammessi a far parte dell'ANMIC
come soci effettivi i mutilati e invalidi civili affetti da
minorazioni e malattie invalidanti di cui alle tabelle del
decreto ministeriale del 25 luglio 1980 secondo le modalità e
nei limiti stabiliti da apposito regolamento deliberato dal
Comitato Centrale.
Sono inoltre ammessi a far parte dell'ANMIC i soci ad
honorem tra coloro che pur non essendo affetti da minorazioni
per causa civile si siano resi altamente benemeriti per
servizi di eccezionale importanza in favore della categoria
dei mutilati e invalidi civili. La qualifica di soci ad
honorem viene attribuita dal Comitato
Centrale.
I soci effettivi ed i soci ad honorem esercitano il diritto di
voto e sono eleggibili.
Sono soci aggregati i mutilati e invalidi civili che non
abbiano compiuto il 18° anno di età; essi non hanno diritto al
voto e non sono eleggibili.
I genitori o coloro che hanno la rappresentanza legale dei
soci aggregati, costituiti in Consulte Provinciali, possono
tuttavia esprimere pareri ed istanze ai locali Comitati
Provinciali in merito alle questioni riguardanti gli invalidi
minorenni.
La domanda di ammissione a socio effettivo o aggregato deve
essere presentata alla Sede Provinciale territorialmente
competente corredata dai documenti previsti dal regolamento di
iscrizione approvato dal Comitato Centrale.
Art. 5 – La quota sociale per l’iscrizione all’Associazione e
le modalità e i tempi di versamento vengono determinate dal
Comitato Centrale
Art. 6 – Ai soci responsabili di violazione dei doveri
derivanti dal presente Statuto o di atti di indisciplina
associativa, si applicano, a seconda della gravità del caso, i
seguenti provvedimenti:
a)
l'ammonizione;
b)
la sospensione da ogni attività associativa da un minimo di
tre mesi ad un massimo di due anni;
c)
l'espulsione.
a)
L'ammonizione ha luogo per mancanze causate da
inesperienze o comunque da fatti od atti che non
arrechino gravi conseguenze all'Associazione o agli
Organi Sociali;
b) la
sospensione, fino ad un massimo di due anni, ha luogo per
constatata mancanza di disciplina associativa, di decoro
personale e per condotta scorretta che anche
indirettamente arrechino danno all'Associazione, ledano
gli interessi materiali e morali dell'Associazione
stessa, dei componenti degli Organi Sociali, dei soci in
genere;
c)
l'espulsione ha luogo quando il socio è recidivo nei fatti od
atti di cui al capoverso precedente ed anche, senza la
recidività, quando le dette mancanze siano così gravi da
non tollerare il provvedimento transitorio, ed infine per
gravi offese alla morale e al decoro personale, per
oltraggio all'Associazione e ai suoi Organi Sociali e per
tutti quei reati passati in giudicato e che comportino la
perdita dei diritti civili, ivi compresa la perdita della
Cittadinanza Italiana.
Art. 7 - Il provvedimento di cui al punto a) dell'articolo
precedente è adottato dal Presidente della Sezione
Provinciale, quelli di cui ai punti b) e c) del Comitato
Provinciale.
Gli addebiti devono essere portati a conoscenza
dell'interessato mediante lettera raccomandata, con
dettagliata contestazione degli addebiti prima della riunione
del Comitato Provinciale che dovrà esaminare il caso. Il socio
ha la facoltà di presentare al Comitato Provinciale tutti gli
elementi opportuni a scagionarlo dagli
addebiti.
Il
socio sottoposto a procedimento disciplinare può, su
deliberazione del Presidente Provinciale, essere sospeso,
in via cautelare, dalle cariche eventualmente ricoperte e da
qualsiasi attività sociale.
La sospensione oltre sei mesi e
l’espulsione comportano il ritiro della tessera associativa
per tutta la durata del provvedimento.
Contro il provvedimento di
sospensione ed espulsione il socio può presentare ricorso,
entro trenta giorni dalla data di ricezione della
comunicazione, al Comitato Regionale che decide in prima
istanza. Contro tale decisione il socio può appellarsi al
Collegio dei Probiviri.
Ove un provvedimento disciplinare
riguardi un socio che investe una carica in seno agli
Organi dell'Associazione, la competenza è demandata al
Comitato Centrale e in sede di eventuale ricorso al Collegio
dei Probiviri.
Art. 8 - La qualità di socio si perde per:
a) cancellazione;
b) dimissioni;
c) morosità.
Si dà luogo alla cancellazione nel caso che il socio abbia
perduto i requisiti necessari per la sua appartenenza
all'ANMIC o la sua appartenenza sia incompatibile ai sensi del
presente Statuto.
Il
socio che intenda rinunciare a far parte dell'Associazione
deve darne comunicazione alla Sezione Provinciale esponendo,
ove lo creda, i motivi della rinuncia
stessa.
Il
mancato rinnovo della tessera entro e non oltre il primo
quadrimestre dell'anno successivo, comporta la perdita
della qualità di socio dell'ANMIC.
Trascorso tale termine, il socio
che non provvede a regolarizzare la sua posizione è
automaticamente cancellato.
Art. 9 - di ogni provvedimento disciplinare il Comitato
Provinciale è tenuto a darne comunicazione alla Sede
Centrale.
Il socio
che abbia perduto tale qualità può essere riammesso, purché
presenti nuova domanda.
Titolo
III
ORGANI E
CARICHE SOCIALI
Art. 10 –
Per il raggiungimento dei propri fini, l’Associazione agisce
attraverso i seguenti Organi Centrali Periferici
:
ORGANI
CENTRALI
Sono Organi
Centrali:
il Comitato
Centrale;
il Comitato
Direttivo;
il Presidente
Nazionale;
il Collegio
dei probiviri;
il Collegio
Centrale dei Revisori dei Conti.
organi periferici
Sono Organi
Periferici:
il Congresso
Provinciale;
il Comitato
provinciale;
il Presidente
del Comitato Provinciale;
il Comitato
regionale;
il Collegio
Provinciale dei Revisori dei Conti.
(
IL
CONGRESSO NAZIONALE
Art. 11 - Il Congresso Nazionale
si compone dei Delegati dei soci eletti nei Congressi
Provinciali. Costituisce l'Organo Supremo dell'Associazione e
sono di sua esclusiva competenza:
a) dare le direttive per l'opera che gli altri Organi
Associativi devono svolgere per il raggiungimento dei fini
istituzionali e determinare le mete da raggiungere sui
principali problemi riguardanti i mutilati e invalidi
civili;
b) deliberare lo Statuto dell'Associazione nonché le modifiche
da apportare allo stesso;
c) eleggere il Presidente Nazionale e 3
Vicepresidenti;
d) eleggere 21 membri che costituiscono con il Presidente
Nazionale e i 3 Vicepresidenti il Comitato
Centrale;
e) eleggere i 5 membri del Collegio dei Probiviri, di cui 3
effettivi e 2 supplenti;
f) eleggere i 5 membri del Collegio Centrale dei Revisori dei
Conti, di cui 3 effettivi e 2 supplenti.
Art.
12 - Il Congresso Nazionale si riunisce in via ordinaria ogni
cinque anni; in via straordinaria ogni volta lo ritenga
opportuno il Comitato Centrale; deve essere inoltre
convocato immediatamente per l'elezione dei componenti il
Comitato Centrale quando, per dimissioni od altre cause,
il numero dei componenti del Comitato Centrale sia
ridotto a meno della metà.
Art. 13 - Il Congresso Nazionale è
convocato dal Presidente Nazionale, a seguito di deliberazione
del Comitato Centrale, il quale ne sceglie la sede, ne fissa
la data e l'Ordine del Giorno.
La convocazione è comunicata dal
Presidente Nazionale a mezzo lettera raccomandata da
indirizzare ai delegati almeno 10 giorni
prima.
Nel caso di Congresso
Straordinario, la lettera di convocazione può essere
inviata fino a 5 giorni prima della data per la convocazione
stessa.
Il congresso è validamente
costituito in prima convocazione se se siano presenti i due
terzi dei soci delegati; in seconda convocazione, che
può essere fissata anche nello stasso giorno con la presenza
della metà più uno dei delegati.
Le Sezioni provinciali partecipano
al Congresso Nazionale ciascuna con un Delegato per ogni 500
soci o frazione superiore a 250 soci; in ogni caso qualunque
sia il numero dei soci ciascuna Sezione Provinciale ha diritto
ad un Delegato.
Art. 14 - Il Congresso Nazionale elegge nel proprio seno il
Presidente, al quale spetta di dichiarare aperto e valido
il Congresso stesso, e 4 scrutinatori che costituiscono
l'Ufficio di Presidenza.
Per le nomine di cui al comma
precedente, nonché per la nomina di ogni altra
Commissione che si ritenesse opportuno di costituire per
il miglior svolgimento dei lavori del Congresso tutti
indistintamente i Delegati hanno un sol
voto.
Art. 15 - Le
votazioni hanno luogo di regola a scrutinio palese per alzata
di mano o per appello nominale.
Si ricorre allo scrutinio segreto, se richiesto dalla
maggioranza dei votanti, per la designazione dei membri del
Comitato Centrale, del Collegio dei Probiviri, del Collegio
Centrale dei Revisori dei Conti. E’ invece obbligatorio
il ricorso allo scrutinio segreto per le questioni relative a
persone.
Il Presidente Nazionale e i Componenti il Comitato Centrale
partecipano di diritto al Congresso Nazionale con voto
deliberativo salvo che si tratti di questioni o argomenti
inerenti alla loro gestione.
Titolo V
IL COMITATO
CENTRALE
Art. 16 - Il Comitato Centrale, che rimane in carica 5 anni, è
composto dal Presidente Nazionale, da 3 vicepresidenti e da 21
membri eletti dal Congresso Nazionale. Intervengono alle
riunioni del Comitato Centrale con voto consultivo anche i
componenti effettivi del Collegio Centrale dei Revisori
dei Conti quando siano all'Ordine del Giorno questioni di
carattere amministrativo. Coloro che per tre volte consecutive
saranno assenti senza un giustificato motivo, saranno
considerati dimissionari.
Il Comitato centrale si riunisce
almeno ogni tre mesi ed ogni volta lo ritenga necessario il
Presidente Nazionale, oppure Io richieda la metà più uno dei
membri.
Gli avvisi di convocazione, con l'indicazione del giorno, sono
inviati a cura del presidente nazionale almeno 5 giorni prima
a mezzo lettera raccomandata o, in caso di urgenza, mediante
avviso telegrafico o fonogramma.
Art. 17 - Il Comitato centrale ha la direzione
dell'Associazione e ne ha i poteri di amministrazione
ordinaria e straordinaria, secondo le norme ed i limiti
fissati dallo Statuto Sociale.
Art. 18 - Il Comitato Centrale:
a) delibera
l’approvazione, entro il mese di ottobre di ogni anno, del
bilancio preventivo della Sede Centrale per l’esercizio
successivo;
;
b) delibera
l’approvazione del conto consuntivo della Sede Centrale, entro
il mese di aprile dell’anno successivo a quello cui si
riferisce;
;
c) delibera
l’autorizzazione alla costituzione e lo scioglimento delle
Sezioni
Provinciali;
d) approva i regolamenti
associativi;
e) fissa le modalità di iscrizione e stabilisce la
quota e gli eventuali sociale contributi
associativi; ;
f) elegge nel suo seno i 6 membri che insieme al Presidente
Nazionale, costituiscono il Comitato Direttivo
dell'Associazione;
g) elegge il Segretario dell'Associazione con i compiti di
provvedere all'esecuzione delle deliberazioni adottate
dagli Organi Statutari e di coordinare le attività
socio-sindacali; il Segretario che rimane in carica 5 anni e
può essere rieletto partecipa con voto consultivo alle
riunioni degli Organi Statutari assumendone la funzione di
segretario;
h) delibera su tutte le questioni che gli vengono sottoposte
dal Presidente;
i) formula la relazione quinquennale da presentare al
Congresso Nazionale;
1) delibera per la partecipazione a Organismi federativì
nazionali
o ad
Organizzazioni internazionali;
m) Può costituire Comitati Consultivi per lo studio di
problematiche particolari di natura tecnica e
socio-assistenziali;
n) derime le eventuali
controversie tra le Sezioni Provinciali;
o) programma le linee
dell'attività associativa.
Art. 19 - lì Comitato Centrale delibera sugli argomenti posti
all'Ordine del Giorno e su quelli che saranno eventualmente
presentati da un terzo dei componenti.
Le adunanze del Comitato Centrale sono valide con la
presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le
deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
Titolo VI
COMITATO
DIRETTIVO
Art. 20 - Il Comitato direttivo è costituito dal Presidente
Nazionale e dai sei membri nominati dal Comitato Centrale
nell'ambito dei suoi componenti. Resta in carica 5
anni.
Art. 21 - Il Comitato Direttivo è convocato daI Presidente
Nazionale in via ordinaria ogni mese e in via
straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno o
gliene venga fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi
membri. La convocazione viene fatta con avviso scritto o, in
caso d'urgenza, a mezzo telegramma o fonogramma 24 ore
prima.
Art. 22 - Il Comitato Direttivo:
a) predispone i bilanci preventivo
e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Comitato
Centrale;
b) predispone i regolamenti
associativi da sottoporre al Comitato Centrale;
c) delibera sugli
eventuali ricorsi presentati dal personale della Sede
Centrale contro provvedimenti adottati dal Presidente
Nazionate;
d) delibera in caso di urgenza e
con riserva di ratifica da parte del Comitato Centrale nella
sua prima adunanza, i provvedimenti di competenza del Comitato
Cntrale di cui ai punti: C, E, L, M;
e) designa i rappresentanti di categoria in seno agli Organi
Centrali dello Stato degli Enti Pubblici e Privati in
ottemperanza alle disposizioni del decreto Presidente
della Repubblica del 23 dicembre 1978.
Titolo
VII
IL PRESIDENTE
NAZIONALE
Art. 23 - Il Presidente Nazionale è eletto dal
Congresso Nazionale; dura in carica 5 anni e può essere
rieletto. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione a
tutti gli effetti di legge.
Per l'istituzione dei giudizi
nell'interesse dell'associazione e per resistere nei giudizi
intentati contro la medesima, il Presidente deve essere
preventivamente autorizzato dal Comitato centrale. In caso di
urgenza il Presidente Nazionale ha la facoltà di avvalersi dei
poteri conferitigli dal seguente comma.
Per resistere nei giudizi, nei
provvedimenti conservativi, cautelari o possessori
l'autorizzazione preventiva non è necessaria, tuttavia in
questi casi il Presidente Nazionale è tenuto ad informare alla
prima riunione il Comitato centrale.
Il Presidente Nazionale delibera
sulle questioni riguardanti il personale della sede
centrale e adotta in caso di urgenza e con riserva di ratifica
da parte del Comitato direttivo i provvedimenti di
competenza di quest'ultima.
In caso di assenza o impedimento è
costituito dal vicepresidente da lui delegato
all'uopo.
In caso di dimissioni o di
sopravvenuto permanente impedimento del presidente
nazionale, il Comitato centrale provvede in seduta
straordinaria all'elezione del nuovo presidente nazionale che
rimane in carica sino alla convocazione del congresso
nazionale.
Titolo
VIII
IL COLLEGIO DEI
PROBIVIRI
Art. 24 - Il Collegio dei
Probiviri è composto di 3 membri effettivi e 2 supplenti
eletti dal Congresso Nazionale. Il Collegio dei Probiviri
nomina il Presidente nel proprio seno.
I membri del Collegio dei
Probiviri durano in carica 5 anni. La carica dì componente del
Collegio dei Probiviri non è compatibile con qualsiasi
altra carica associativa.
Art. 25 - Il Collegio dei Probiviri:
a) delibera in seconda
istanza e definitivamente sui ricorsi presentati dai soci
contro i provvedimenti adottati dai Comitati provinciali e nel
caso di Dirigenti dal Comitato Centrale;
b) delibera sugli esposti
presentati dai soci contro eventuali violazioni
statutarie e regolamentari commesse dai Dirigenti degli
organi Statutari;
c) esprime parere su
quelle questioni associative che gli sono di volta in volta
demandate dal Presidente Nazionale e dal Comitato
Centrale.
Titolo
IX
COLLEGIO
CENTRALE DEI REVISORI DEI CONTI
Art.
26 - Il Collegio centrale dei Revisori dei Conti,
costituito da 3 membri effettivi e 2 supplenti, è eletto
dal Congresso Nazionale; dura in carica 5 anni ed i suoi
membri possono essere rieletti.
La carica del membro del Collegio
Centrale dei revisori dei conti è incompatibile con qualsiasi
altra carica associativa.
I membri del Collegio Centrale dei
revisori dei conti partecipano con voto consultivo alle
sedute del Comitato Centrale qualora siano iscritte
all'ordine del giorno questioni di carattere
amministrativo.
Art. 27 - Il Collegio Centrale dei
Revisori dei Conti ha il compito di provvedere al
riscontro degli atti di gestione, di accertare la regolare
tenuta dei libri e delle scritture contabili, di esaminare il
bilancio preventivo, redigendo apposite relazioni e di
effettuare verifiche di cassa.
In sede di approvazione del
bilancio preventivo e del bilancio consuntivo1
presenta al Comitato Centrale le rispettive
relazioni.
Titolo X
IL CONGRESSO
PROVINCIALE
Art. 28 - lI Congresso Provinciale
si riunisce in via ordinaria ogni 5 anni; in via
straordinaria:
a) nel caso di dimissioni di
almeno la metà dei componenti il Comitato
Provinciale;
b) quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/5 dei soci
iscritti;
c) per l'elezione
dei delegati del Congresso Nazionale
straordinario;
d) tutte le volte
che il Comitato Centrale lo riterrà
necessario.
Art. 29 - Hanno diritto a
partecipare al Congresso Provinciale i soci della Provincia
che risultino in regola con il pagamento della quota
sociale.
È convocato dal presidente del
Comitato Provinciale mediante avvisi da inviare almeno dieci
giorni prima della convocazione ai soci residenti nella
Provincia.
Il Congresso Provinciale
elegge:
a) il Presidente
Provinciale e il Vicepresidente;
b) da cinque a
diciannove membri che insieme al Presidente Provinciale
ed al Vicepresidente costituiscono il Comitato
Provinciale;
C) i delegati al
Congresso Nazionale;
d) il Collegio
Provinciale dei Revisori dei Conti.
Il Congresso è valido in prima
convocazione quando siano presenti la metà più uno dei
soci effettivi; in seconda convocazione qualunque sia il
numero degli intervenuti. La seconda convocazione può aver
luogo anche ad un'ora di distanza dalla prima purché ciò sia
previsto nell'avviso di convocazione.
È ammessa la votazione
per delega; ogni socio non può portare più di cinque
deleghe.
Titolo XI
IL COMITATO
PROVINCIALE
Art. 30 - Il Comitato Provinciale
è eletto dal Congresso Provinciale ed è composto da sette
a ventuno membri eletti fra i soci residenti nella Provincia
ed aventi diritto al voto.
I componenti del Comitato
Provinciale durano in carica 5 anni e possono essere
rieletti. I suoi componenti che senza un giustificato
motivo siano assenti a due sedute consecutive saranno
dichiarati dimissionari.
Il
Comitato provinciale:
a) delibera sui
bilanci preventivo e
consuntivo;
b) tutela gli interessi morali ed economici dei mutilati e
invalidi civili nella circoscrizione provinciale secondo
le direttive degli Organi Centrali;
c) presta ogni utile collaborazione che sia richiesta
dagli organi periferici dello Stato e dagli Enti Locali
per l'attuazione di provvidenze intese all'assistenza
sanitaria, all'orientamento e alla qualificazione
professionale dei mutilati e invalidi
civili;
d) studia i problemi che interessano la categoria nella
circoscrizione provinciale segnalando al Comitato
Centrale la necessità e le prospettive di
intervento;
e) provvede al finanziamento delle Delegazioni Sezionali ed
esercita il controllo sulle attività
medesime;
f) istituisce, ove se ne ravvisi l'opportunità, previa
autorizzazione del Comitato Centrale, in uno o più comuni non
capoluoghi di Provincia, Delegazioni Sezionali;
g) adotta ogni altro provvedimento demandato ad esso dallo
Statuto o dai regolamenti;
h) delibera sulle questioni concernenti il personale della
sede provinciale;
i) adotta gli eventuali provvedimenti disciplinari nei
confronti di quei soci che si siano resi responsabili di
violazioni dello Statuto o e delle norme
regolamentari;
i) derime eventuali controversie insorte tra
soci;
m) designa i rappresentanti di categoria in seno agli Organi
Periferici dello Stato, degli Enti Pubblici e Privati e
presso gli Enti Locali, in ottemperanza alle disposizioni
del decreto Presidente della Repubblica del 23 dicembre
1978.
Art. 31 - Il Comitato Provinciale
sì riunisce ordinariamente ogni 3 mesi e straordinariamente
quando:
a) il Presidente lo ritenga
opportuno;
b) ne venga fatta
richiesta da almeno 2/5 dei suoi componenti;
c) ne sia fatta
richiesta dal Comitato Centrale.
Art. 32 - Qualora, in conseguenza
di dimissioni o per altre cause, il Comitato Provinciale
abbia perduto la metà dei propri membri elettivi, il
Comitato stesso è da considerarsi sciolto e si procede a nuove
elezioni.
Il Comitato Provinciale
dimissionario o disciolto rimane in carica per il
disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione,
sempreché indifferibili e urgenti, sino all'insediamento
del nuovo Comitato.
Nel periodo
che intercorre fra lo scioglimento del comitato e la nomina
del nuovo, il Comitato centrale nomina un
commissario.
Titolo XII
IL PRESIDENTE
PROVINCIALE
An 33 - Il Presidente del Comitato
Provinciale rimane in carica 5 anni e può essere rieletto
dal Congresso Provinciale.
Il
presidente del Comitato Provinciale:
a) convoca il Comitato
stesso e fissa l'Ordine del Giorno delle
adunanze;
b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato;
c) assicura il coordinamento delle
attività del Comitato Provinciale e delle Delegazioni
Sezionali con le direttive di ordine generale emanate,
dagli Organi Centrali dell'Associazione.
In caso di assenza o impedimento
il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.
SEZIONI
COMUNALI - INTERCOMUNALI
DELEGAZIONI
COMUNALI
Art. 34 - Le Sezioni Comunali,
Intercomunali e Delegazioni Comunali sono una emanazione della
Sezione Provinciale e non hanno autonomia
amministrativa.
A dirigerle può essere nominato un membro del Comitato
Provinciale o altro elemento scelto dal comitato stesso.
Le predette istituzioni attuano l'attività associativa
demandata alle istituzioni medesime della Sezione
Provinciale.
Titolo
XIV
Titolo XV
Titolo
XIV
IL COMITATO
REGIONALE
Art. 35 - Il Comitato Regionale è costituito dai Presidenti e
da due rappresentanti delle Sedi dislocate nella Regione
designati dai rispettivi Comitati Provinciali.
Alle sue riunioni può partecipare
anche un rappresentante del Comitato Centrale designato dal
Presidente Nazionale.
Il
Comitato Regionale, nella sua prima riunione, elegge il
proprio presidente tra i componenti il Comitato
stesso.
Il
Comitato Regionale ha il compito di:
a)
coordinare il programma di attività e le iniziative
dell'Associazione nell'ambito regionale;
b) deliberare sui ricorsi del personale delle Sedi
Provinciali contro i provvedimenti
adottati dai Comitati Provinciali;
c) deliberare in prima istanza sui ricorsi presentati dai
soci contro i provvedimenti disciplinari adottati nei loro
confronti dai Comitati Provinciali.
Il
Comitato regionale di norma ha sede nsfla città capoluogo dì
Regione, presso i locali della Sede Provinciale
ANMlC.
I costi del funzionamento del
Comitato Regionale saranno ripartiti fra le Sedi
Provinciali sulla base del numero degli iscritti di ciascuna
di esse.
Iniziative di carattere
straordinario potranno essere finanziate con proventi diversi,
quali contributi della Sede Centrale, della Regione e
degli Enti Locali.
Titolo
XIV
IL COLLEGIO
PROVINCIALE
DEI REVISORI DEI
CONTI
Art. 36 - Il
Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti, costituito
da 3 membri effettivi e 2 supplenti, è eletto dal Congresso
Provinciale; dura in carica 5 anni ed i suoi membri possono
essere rieletti.
La carica di membro del Collegio
Provinciale dei Revisori dei Conti è incompatibile con
qualsiasi altra carica associativa.
I membri del Collegio Provinciale
dei Revisori dei Conti partecipano, con voto consultivo,
alle sedute del Comitato Provinciale.
Art. 37 - Il
Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti ha il compito di
provvedere al riscontro degli atti di gestione, di
accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture
contabili, di esaminare il bilancio preventivo e
consuntivo redigendo apposite relazioni e di effettuare
verifiche di cassa.
In sede di approvazione del
bilancio preventivo e del bilancio consuntivo presenta al
Comitato Provinciale le rispettive relazioni.
Titolo XVI
IL PATRIMONIO
SOCIALE
Art. 38 - Il patrimonio dell'Associazione è unico ed è
costituito dai beni mobili e immobili, lasciti, donazioni
o diritti, azioni o ragioni appartenenti all'Ente sotto
qualsiasi titolo e dovunque esistenti.
Le entrate finanziarie
dell'Associazione sono costituite da:
a) quote
associative e altri contributi o sottoscrizioni
varie;
b) proventi
eventuali di qualsiasi altra natura compresi i contributi
dello Stato, da Enti Pubblici e Privati;
c) proventi
dalla rendita di beni mobili o immobili di proprietà
dell'Associazione.
I servizi di tesoreria sono
esplicati da un Istituto di Credito prescelto dal
Comitato Centrale, per la Sede Centrale, e dai Comitati
Provinciali per le Sedi Provinciali
L'associazione potrà acquistare mobili ed immobili, previa
autorizzazione del Comitato centrale; promuovere la
costituzione di società, assumere partecipazioni azionarie,
effettuare contratti di fitto e di locazione, chiedere
concessioni, licenze e permessi, assumere le gestioni di
esercizi e servizi, compiere ogni operazione di carattere
economico purché conferente agli scopi del sodalizio ed
intrapresa nell'interesse dei mutilati ed invalidi civili. Per
l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni
l'Associazione osserva le norme vigenti.
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