Vecchio sito Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili

A.N.M.I.C. - Udine

Cliccate qui per entrare in quello nuovo aggiornato

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

STATUTO

 

HOME

CHI SIAMO
DOVE SIAMO
DECRETO-STATUTO
LA LEGISLAZIONE
LE NOVITA' LEGISLATIVE
LA NOSTRA STORIA
I MANDAMENTI
NOVITA'
I NOSTRI SERVIZI
LA SEDE PROVINCIALE
IL TEAM
 

1978

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

23 dicembre 1978

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Roma, - Sabato, 3 marzo 1979

 “Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'As­sociazione nazionale mutuati ed invalidi civili, che continua a sus­sistere come persona giuridica di diritto privato”.

  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 Vista la legge 21 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Visto il parere della commissione parlamentare per le questio­ni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresse nella seduta del 13 novembre 1978;

In conforme parere della commissione tecnica prevista dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, espresso nella seduta del 21 dicembre 1978;

Visti gli atti relativi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

 

Decreta:

Art. 1

In applicazione dell’art. 115 del decreto del Presidente della repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l’Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (A.N.M.I.C.), istituita con personalità giuridica pubblica dalla legge 23 aprile 1965, n.458, continua a sussistere come ente morale perdendo la personalità giuridica di diritto pubblico ed assumendo quella di diritto privato.

 

Art. 2

L'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, salvo quanto previsto dai successivi articoli 3 e 4 del presente decreto, conserva i compiti associativi ed in particolare quelli di rappresentanza e tu­tela degli interessi morali ed economici dei mutilati ed invalidi civi­li presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti che hanno per scopo l'educazione, il lavoro e l'assistenza ai mutilati stessi, pre­visti dalle norme vigenti.

 

Art. 3

Sono attribuite ai comuni singoli o associati e alle comunità montane ai sensi degli articoli 22 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le funzioni amministrative previste alle lettere b), c) ed e) dell'art. 5 dello statuto del­l'A.N.M.I.C., approvato con decreto ministeriale 5 novembre 1973, per la parte relativa alle attività assistenziali e di protezione sociale e quelle di cui alle lettere a), b) ed e) dell'art. 6 inerenti all'istitu­zione di centri di assistenza estiva ed invernale, alle cure climatiche e termali, nonché all'assistenza a favore delle vittime della strada e di coloro che sono divenuti invalidi nell'esercizio dello sport e nel­l'attività scolastica.

 

Art. 4

Sono attribuite alle regioni, ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le funzioni am­ministrative previste alla lettera c) degli articoli 5 e 6 dello statuto dell'A.N.M.I.C. per la parte relativa alle attività di orientamento, educazione ed istruzione professionale in favore dei mutilati ed in­validi civili e loro familiari.

 

Art. 5

         Ai flni dello svolgimento dell'attività associativa, l'A.N.M.I.C. conserva il suo patrimonio.

 

Art. 6

A decorrere dal 1° gennaio 1979 al personale dell’ A.N.M.I.C. si applicano le disposizioni di cui all'art. 122, terzo e quarto com­ma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, così come modificato dall'art. 1-terdecies della legge 21 otto­bre 1978, n. 641.

L'amministrazione provvisoria del personale dell'A.N.M.I.C. a decorrere dal l° gennaio 1979 e fino alla data dell'effettiva mes­sa a disposizione di altro ente pubblico o dei ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618 e co­munque non oltre il 31 marzo 1979, è assicurata, ai sensi dell'art. 123 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.

616, dall'A.N.M.I.C., con assunzione del relativo onere a suo ca­rico.

 

Art. 7

L'ammontare complessivo delle spese sostenute dalla Associa­zione nazionale mutilati ed invalidi civili per l’assolvimento delle fun­zioni trasferite ed attribuite alle regioni ed ai comuni ai sensi del pre­sente decreto è determinato in L. 10.000.000.

 

Art. 8

Il contributo dello Stato per il sostegno delle attività associati­ve dell'A.N.M.I.C. previsto dall'art. 115, terzo comma, del decre­tu del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n 616, così co­me modificato dall'articolo 1-undecies della legge 21 ottobre 1978, n. 641, è determinato in L.2.500.000 annue fino al 31 dicembre 1979.

 

Art. 9

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italia­na ed ha effetto dal 1° gennaio 1979.

 

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1978

PERTINI

                                                                   Andreotti

                                                                                                                       

  

  

STATUTO

D.P.R. 8-1-1982

Titolo I

 

 

 

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI

 

 

            Art. I - L'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili (A.N.M.I.C.), è l'Ente Morale con personalità giuridica di diritto privato cui il Decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, ha confermato i compiti associativi ed in particolare quelli di rappresentanza e tutela degli interessi morali ed economici dei mu­tilati ed invalidi civili presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti che hanno per scopo l'educazione, il lavoro e l'assistenza ai mutilati e invalidi stessi. L'Ente ha la sua Sede Centrale in Roma.

            L'Associazione è formata da mutilati e invalidi civili che ad essa si associano in quanto affetti da minorazioni e malattie invalidanti dì cui alle tabelle indicative delle percentuali di invalidità approva­te con Decreto Ministeriale del 25luglio 1980 ed eventuali successi­ve modificazioni e costituisce una libera associazione sindacale di categoria a carattere nazionale.

            Art. 2 - L'Associazione si articola in Sezioni Provinciali con sedi nei capoluoghi di Provincia, in Sezioni Comunali ed Intercomunali e in Delegazioni Comunali.

            Art. 3 - L'Associazione svolge i seguenti compiti:

            a) rappresenta e tutela gli interessi morali ed economici dei mu­tilati ed invalidi civili presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti ed istituti che hanno per scopo l'educazione, il lavoro e l'as­sistenza dei minorati predetti;

            b) provvede all'assistenza morale e promuove quella materiale dei medesimi, curando la loro elevazione spirituale e culturale e sol­lecitando tutte le iniziative di protezione sociale intese al loro inse­rimento nella vita produttiva della Nazione;

            c) collabora con le Autorità Governative e le pubbliche ammi­nistrazioni centrali e locali competenti in ordine all'assistenza eco­nomica, all'assistenza sanitaria, all'orientamento, alla qualificazio­ne e riqualificazione professionale della categoria;

              d) segue il collocamento obbligatorio dei mutilati ed invalidi ci­vili nelle aziende pubbliche e private ai sensi e con le modalità pre­viste dalle vigenti leggi;

              e)provvede, nell'ambito delle norme vigenti, alla protezione so­ciale degli invalidi collocati al lavoro intervenendo, ogni qualvolta necessiti, per assicurare, singolarmente e collettivamente, condizio­ni di attività che siano conformi alle esigenze particolari degli inte­ressati in conseguenza delle subite minorazioni;

       f) collabora con lo Stato nei suoi Organi Centrali e Locali e con gli Enti Pubblici e privati per lo studio dei problemi che comunque interessino la categoria e promuove, a tal fine, intese con altre isti­tuzioni e sodalizi che esplicano attività qualificate nel settore;

       g) assume rilevazioni e indagini di carattere sociale, svolge at­tività di ricerca nelle materie di sua attribuzione, provvede con ogni mezzo possibile all'attività di divulgazione e di informazione nella materia riguardante l'invalidistica civile, promuove ed organizza con­vegni di studi e corsi di formazione, specializzazione e perfeziona­mento nelle materie sociali riguardanti gli invalidi;

h)   promuove particolari forme di intervento in favore delle vit­time della strada e di coloro che sono divenuti invalidi nell' eserci­zio dello sport e nell'attività scolastica;

         i)può partecipare a forme federative con Associazioni di altre categorie di invalidi;

         l) può aderire ad Organizzazioni internazionali che abbiano per scopo la promozione sociale e culturale degli invalidi.

 

Titolo II

 

DEI SOCI

 

 

               Art. 4 - L’Associazione si compone di soci effettivi, soci ad honorem e soci aggregati. Sono ammessi a far parte dell'ANMIC come soci effettivi i mutilati e invalidi civili affetti da minorazioni e malattie invalidanti di cui alle tabelle del decreto ministeriale del 25 luglio 1980 secondo le modalità e nei limiti stabiliti da apposito regolamento deliberato dal Comitato Centrale.

Sono inoltre ammessi a far parte dell'ANMIC i soci ad honorem tra coloro che pur non essendo affetti da minorazioni per cau­sa civile si siano resi altamente benemeriti per servizi di eccezionale importanza in favore della categoria dei mutilati e invalidi civili. La qualifica di soci ad honorem viene attribuita dal Comitato Centra­le.

              I soci effettivi ed i soci ad honorem esercitano il diritto di vo­to e sono eleggibili.

              Sono soci aggregati i mutilati e invalidi civili che non abbiano compiuto il 18° anno di età; essi non hanno diritto al voto e non sono eleggibili.

               I genitori o coloro che hanno la rappresentanza legale dei soci aggregati, costituiti in Consulte Provinciali, possono tuttavia espri­mere pareri ed istanze ai locali Comitati Provinciali in merito alle questioni riguardanti gli invalidi minorenni.

               La domanda di ammissione a socio effettivo o aggregato deve essere presentata alla Sede Provinciale territorialmente competente corredata dai documenti previsti dal regolamento di iscrizione ap­provato dal Comitato Centrale.

               Art. 5 – La quota sociale per l’iscrizione all’Associazione e le modalità e i tempi di versamento vengono determinate dal Comitato Centrale

               Art. 6 – Ai soci responsabili di violazione dei doveri derivanti  dal presente Statuto o di atti di indisciplina associativa, si applicano, a seconda della gravità del caso, i seguenti provvedimenti:

         a)            l'ammonizione;

         b)            la sospensione da ogni attività associativa da un minimo di tre mesi ad un massimo di due anni;

         c)            l'espulsione.

         a)            L'ammonizione ha luogo per mancanze causate da inespe­rienze o comunque da fatti od atti che non arrechino gravi conse­guenze all'Associazione o agli Organi Sociali;

         b) la sospensione, fino ad un massimo di due anni, ha luogo per constatata mancanza di disciplina associativa, di decoro perso­nale e per condotta scorretta che anche indirettamente arrechino dan­no all'Associazione, ledano gli interessi materiali e morali dell'As­sociazione stessa, dei componenti degli Organi Sociali, dei soci in genere;

         c)            l'espulsione ha luogo quando il socio è recidivo nei fatti od atti di cui al capoverso precedente ed anche, senza la recidività, quan­do le dette mancanze siano così gravi da non tollerare il provvedi­mento transitorio, ed infine per gravi offese alla morale e al deco­ro personale, per oltraggio all'Associazione e ai suoi Organi Socia­li e per tutti quei reati passati in giudicato e che comportino la per­dita dei diritti civili, ivi compresa la perdita della Cittadinanza Ita­liana.

 

               Art. 7 - Il provvedimento di cui al punto a) dell'articolo pre­cedente è adottato dal Presidente della Sezione Provinciale, quelli di cui ai punti b) e c) del Comitato Provinciale.

               Gli addebiti devono essere portati a conoscenza dell'interessa­to mediante lettera raccomandata, con dettagliata contestazione degli addebiti prima della riunione del Comitato Provinciale che dovrà esaminare il caso. Il socio ha la facoltà di presentare al Comitato Provinciale tutti gli elementi opportuni a scagionarlo dagli addebi­ti.

Il            socio sottoposto a procedimento disciplinare può, su delibe­razione del Presidente Provinciale, essere sospeso, in via cautelare, dalle cariche eventualmente ricoperte e da qualsiasi attività sociale.

La sospensione oltre sei mesi e l’espulsione comportano il ritiro della tessera associativa per tutta la durata del provvedimento.

Contro il provvedimento di sospensione ed espulsione il socio può presentare ricorso, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, al Comitato Regionale che decide in prima istanza. Contro tale decisione il socio può appellarsi al Collegio dei Probiviri.

Ove un provvedimento disciplinare riguardi un socio che inve­ste una carica in seno agli Organi dell'Associazione, la competenza è demandata al Comitato Centrale e in sede di eventuale ricorso al Collegio dei Probiviri.

 

          Art. 8 - La qualità di socio si perde per:

a) cancellazione;

b) dimissioni;

c) morosità.

          Si dà luogo alla cancellazione nel caso che il socio abbia per­duto i requisiti necessari per la sua appartenenza all'ANMIC o la sua appartenenza sia incompatibile ai sensi del presente Statuto.

Il            socio che intenda rinunciare a far parte dell'Associazione deve darne comunicazione alla Sezione Provinciale esponendo, ove lo cre­da, i motivi della rinuncia stessa.

Il            mancato rinnovo della tessera entro e non oltre il primo qua­drimestre dell'anno successivo, comporta la perdita della qualità di socio dell'ANMIC.

Trascorso tale termine, il socio che non provvede a regolariz­zare la sua posizione è automaticamente cancellato.

 

            Art. 9 - di ogni provvedimento disciplinare il Comitato Pro­vinciale è tenuto a darne comunicazione alla Sede Centrale.

        Il socio che abbia perduto tale qualità può essere riammesso, purché presenti nuova domanda.

 

 

Titolo III

ORGANI E CARICHE SOCIALI

 

        Art. 10 – Per il raggiungimento dei propri fini, l’Associazione agisce attraverso  i seguenti Organi Centrali Periferici :

ORGANI CENTRALI

Sono Organi Centrali:

il Comitato Centrale;

il Comitato Direttivo;

il Presidente Nazionale;

il Collegio dei probiviri;

il Collegio Centrale dei Revisori dei Conti.

 

organi periferici

Sono Organi Periferici:

il Congresso Provinciale;

il Comitato provinciale;

il Presidente del Comitato Provinciale;

il Comitato regionale;

il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti.

 (

 

IL CONGRESSO NAZIONALE

 

 

Art. 11 - Il Congresso Nazionale si compone dei Delegati dei soci eletti nei Congressi Provinciali. Costituisce l'Organo Supremo dell'Associazione e sono di sua esclusiva competenza:

               a) dare le direttive per l'opera che gli altri Organi Associativi devono svolgere per il raggiungimento dei fini istituzionali e deter­minare le mete da raggiungere sui principali problemi riguardanti i mutilati e invalidi civili;

               b) deliberare lo Statuto dell'Associazione nonché le modifiche da apportare allo stesso;

               c) eleggere il Presidente Nazionale e 3 Vicepresidenti;

               d) eleggere 21 membri che costituiscono con il Presidente Na­zionale e i 3 Vicepresidenti il Comitato Centrale;

               e) eleggere i 5 membri del Collegio dei Probiviri, di cui 3 ef­fettivi e 2 supplenti;

                        f) eleggere i 5 membri del Collegio Centrale dei Revisori dei Conti, di cui 3 effettivi e 2 supplenti.

 

         Art. 12 - Il Congresso Nazionale si riunisce in via ordinaria ogni cinque anni; in via straordinaria ogni volta lo ritenga oppor­tuno il Comitato Centrale; deve essere inoltre convocato immedia­tamente per l'elezione dei componenti il Comitato Centrale quan­do, per dimissioni od altre cause, il numero dei componenti del Co­mitato Centrale sia ridotto a meno della metà.

Art. 13 - Il Congresso Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale, a seguito di deliberazione del Comitato Centrale, il quale ne sceglie la sede, ne fissa la data e l'Ordine del Giorno.

La convocazione è comunicata dal Presidente Nazionale a mezzo lettera raccomandata da indirizzare ai delegati almeno 10 giorni pri­ma.

Nel caso di Congresso Straordinario, la lettera di convocazio­ne può essere inviata fino a 5 giorni prima della data per la convocazione stessa.

Il congresso è validamente costituito in prima convocazione se se siano presenti i due terzi  dei soci delegati; in seconda convocazione, che può essere fissata anche nello stasso giorno con la presenza della metà più uno dei delegati.

Le Sezioni provinciali partecipano al Congresso Nazionale ciascuna con un Delegato per ogni 500 soci o frazione superiore a 250 soci; in ogni caso qualunque sia il numero dei soci ciascuna Sezione Provinciale ha diritto ad un Delegato.

 

                Art. 14 - Il Congresso Nazionale elegge nel proprio seno il Pre­sidente, al quale spetta di dichiarare aperto e valido il Congresso stesso, e 4 scrutinatori che costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

Per le nomine di cui al comma precedente, nonché per la no­mina di ogni altra Commissione che si ritenesse opportuno di co­stituire per il miglior svolgimento dei lavori del Congresso tutti in­distintamente i Delegati hanno un sol voto.

        Art. 15 - Le votazioni hanno luogo di regola a scrutinio palese per alzata di mano o per appello nominale.

            Si ricorre allo scrutinio segreto, se richiesto dalla maggioranza dei votanti, per la designazione dei membri del Comitato Centrale, del Collegio dei Probiviri, del Collegio Centrale dei Revisori dei Con­ti. E’ invece obbligatorio il ricorso allo scrutinio segreto per le questioni relative a persone.

            Il Presidente Nazionale e i Componenti il Comitato Centrale par­tecipano di diritto al Congresso Nazionale con voto deliberativo salvo che si tratti di questioni o argomenti inerenti alla loro gestione.

 

 

 

Titolo V

 

IL COMITATO CENTRALE

 

 

            Art. 16 - Il Comitato Centrale, che rimane in carica 5 anni, è composto dal Presidente Nazionale, da 3 vicepresidenti e da 21 membri eletti dal Congresso Nazionale. Intervengono alle riunioni del Comitato Centrale con voto consultivo anche i componenti ef­fettivi del Collegio Centrale dei Revisori dei Conti quando siano al­l'Ordine del Giorno questioni di carattere amministrativo. Coloro che per tre volte consecutive saranno assenti senza un giustificato motivo, saranno considerati dimissionari.

Il Comitato centrale si riunisce almeno ogni tre mesi ed ogni volta lo ritenga necessario il Presidente Nazionale, oppure Io richieda la metà più uno dei membri.

            Gli avvisi di convocazione, con l'indicazione del giorno, sono inviati a cura del presidente nazionale almeno 5 giorni prima a mezzo lettera raccomandata o, in caso di urgenza, mediante avviso telegrafico o fonogramma.

            Art. 17 - Il Comitato centrale ha la direzione dell'Associazione e ne ha i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, secondo le norme ed i limiti fissati dallo Statuto Sociale.

            Art. 18 - Il Comitato Centrale:

a) delibera l’approvazione, entro il mese di ottobre di ogni anno, del bilancio preventivo della Sede Centrale per l’esercizio successivo;                                                                                                                     ;

b) delibera l’approvazione del conto consuntivo della Sede Centrale, entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce;                                                                                                                       ;

c) delibera l’autorizzazione alla costituzione e lo scioglimento delle Sezioni Provinciali;                 

d) approva i regolamenti associativi;

e) fissa le modalità di iscrizione e stabilisce la quota e gli eventuali sociale contributi associativi;    ;

                   f) elegge nel suo seno i 6 membri che insieme al Presidente Nazio­nale, costituiscono il Comitato Direttivo dell'Associazione;

              g) elegge il Segretario dell'Associazione con i compiti di provvede­re all'esecuzione delle deliberazioni adottate dagli Organi Statu­tari e di coordinare le attività socio-sindacali; il Segretario che rimane in carica 5 anni e può essere rieletto partecipa con voto consultivo alle riunioni degli Organi Statutari assumendone la funzione di segretario;

            h) delibera su tutte le questioni che gli vengono sottoposte dal Pre­sidente;

            i) formula la relazione quinquennale da presentare al Congresso Na­zionale;

                1) delibera per la partecipazione a Organismi federativì nazionali o          ad Organizzazioni internazionali;

            m) Può costituire Comitati Consultivi per lo studio di problemati­che particolari di natura tecnica e socio-assistenziali;

n) derime le eventuali controversie tra le Sezioni Provinciali;

o) programma le linee dell'attività associativa.

 

            Art. 19 - lì Comitato Centrale delibera sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno e su quelli che saranno eventualmente presen­tati da un terzo dei componenti.

            Le adunanze del Comitato Centrale sono valide con la presen­za di almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

 

 

 

 

Titolo VI

COMITATO DIRETTIVO

 

 

 

             Art. 20 - Il Comitato direttivo è costituito dal Presidente Na­zionale e dai sei membri nominati dal Comitato Centrale nell'am­bito dei suoi componenti. Resta in carica 5 anni.

             Art. 21 - Il Comitato Direttivo è convocato daI Presidente Na­zionale in via ordinaria ogni mese e in via straordinaria ogni qual­volta lo ritenga opportuno o gliene venga fatta richiesta dalla mag­gioranza dei suoi membri. La convocazione viene fatta con avviso scritto o, in caso d'urgenza, a mezzo telegramma o fonogramma 24 ore prima.

             Art. 22 - Il Comitato Direttivo:

a) predispone i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'ap­provazione del Comitato Centrale;

b) predispone i regolamenti associativi da sottoporre al Comitato Centrale;

c) delibera sugli eventuali ricorsi presentati dal personale della Se­de Centrale contro provvedimenti adottati dal Presidente Nazio­nate;

d) delibera in caso di urgenza e con riserva di ratifica da parte del Comitato Centrale nella sua prima adunanza, i provvedimenti di competenza del Comitato Cntrale di cui ai punti: C, E, L, M;

              e) designa i rappresentanti di categoria in seno agli Organi Centrali dello Stato degli Enti Pubblici e Privati in ottemperanza alle di­sposizioni del decreto Presidente della Repubblica del 23 dicem­bre 1978.

Titolo VII

IL PRESIDENTE NAZIONALE

 

 

            Art. 23 - Il Presidente Nazionale è eletto dal Congresso Na­zionale; dura in carica 5 anni e può essere rieletto. Ha la rappre­sentanza legale dell'Associazione a tutti gli effetti di legge.

Per l'istituzione dei giudizi nell'interesse dell'associazione e per resistere nei giudizi intentati contro la medesima, il Presidente de­ve essere preventivamente autorizzato dal Comitato centrale. In caso di urgenza il Presidente Nazionale ha la facoltà di avvalersi dei po­teri conferitigli dal seguente comma.

Per resistere nei giudizi, nei provvedimenti conservativi, cau­telari o possessori l'autorizzazione preventiva non è necessaria, tut­tavia in questi casi il Presidente Nazionale è tenuto ad informare alla prima riunione il Comitato centrale.

Il Presidente Nazionale delibera sulle questioni riguardanti il per­sonale della sede centrale e adotta in caso di urgenza e con riserva di ratifica da parte del Comitato direttivo i provvedimenti di com­petenza di quest'ultima.

In caso di assenza o impedimento è costituito dal vicepresidente da lui delegato all'uopo.

In caso di dimissioni o di sopravvenuto permanente impedimen­to del presidente nazionale, il Comitato centrale provvede in sedu­ta straordinaria all'elezione del nuovo presidente nazionale che ri­mane in carica sino alla convocazione del congresso nazionale.

 

 

Titolo VIII

 

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

 

 

Art. 24 - Il Collegio dei Probiviri è composto di 3 membri ef­fettivi e 2 supplenti eletti dal Congresso Nazionale. Il Collegio dei Probiviri nomina il Presidente nel proprio seno.

I membri del Collegio dei Probiviri durano in carica 5 anni. La carica dì componente del Collegio dei Probiviri non è com­patibile con qualsiasi altra carica associativa.

               Art. 25 - Il Collegio dei Probiviri:

a) delibera in seconda istanza e definitivamente sui ricorsi presen­tati dai soci contro i provvedimenti adottati dai Comitati provinciali e nel caso di Dirigenti dal Comitato Centrale;

b) delibera sugli esposti presentati dai soci contro eventuali viola­zioni statutarie e regolamentari commesse dai Dirigenti degli or­gani Statutari;

c) esprime parere su quelle questioni associative che gli sono di volta in volta demandate dal Presidente Nazionale e dal Comitato Cen­trale.

 

 

 

Titolo IX

 

 

COLLEGIO CENTRALE DEI REVISORI DEI CONTI

 

         Art. 26 - Il Collegio centrale dei Revisori dei Conti, costitui­to da 3 membri effettivi e 2 supplenti, è eletto dal Congresso Na­zionale; dura in carica 5 anni ed i suoi membri possono essere rie­letti.

La carica del membro del Collegio Centrale dei revisori dei conti è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

I membri del Collegio Centrale dei revisori dei conti parteci­pano con voto consultivo alle sedute del Comitato Centrale qualo­ra siano iscritte all'ordine del giorno questioni di carattere ammi­nistrativo.

Art. 27 - Il Collegio Centrale dei Revisori dei Conti ha il com­pito di provvedere al riscontro degli atti di gestione, di accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, di esaminare il bilancio preventivo, redigendo apposite relazioni e di effettuare ve­rifiche di cassa.

In sede di approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo1 presenta al Comitato Centrale le rispettive relazioni.

 

Titolo X

 

IL CONGRESSO PROVINCIALE

 

 

Art. 28 - lI Congresso Provinciale si riunisce in via ordinaria ogni 5 anni; in via straordinaria:

a)  nel caso di dimissioni di almeno la metà dei componenti il Co­mitato Provinciale;

b)  quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/5 dei soci iscritti;

c)  per l'elezione dei delegati del Congresso Nazionale straordina­rio;

d)  tutte le volte che il Comitato Centrale lo riterrà necessario.

Art. 29 - Hanno diritto a partecipare al Congresso Provinciale i soci della Provincia che risultino in regola con il pagamento della quota sociale.

È convocato dal presidente del Comitato Provinciale mediante avvisi da inviare almeno dieci giorni prima della convocazione ai soci residenti nella Provincia.

Il Congresso Provinciale elegge:

a)  il Presidente Provinciale e il Vicepresidente;

b)  da cinque a diciannove membri che insieme al Presidente Pro­vinciale ed al Vicepresidente costituiscono il Comitato Provin­ciale;

C)   i delegati al Congresso Nazionale;

d)  il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti.

Il Congresso è valido in prima convocazione quando siano pre­senti la metà più uno dei soci effettivi; in seconda convocazione qua­lunque sia il numero degli intervenuti. La seconda convocazione può aver luogo anche ad un'ora di distanza dalla prima purché ciò sia previsto nell'avviso di convocazione.

È ammessa la votazione per delega; ogni socio non può porta­re più di cinque deleghe.

 

 

Titolo XI

 

IL COMITATO PROVINCIALE

 

 

Art. 30 - Il Comitato Provinciale è eletto dal Congresso Pro­vinciale ed è composto da sette a ventuno membri eletti fra i soci residenti nella Provincia ed aventi diritto al voto.

I componenti del Comitato Provinciale durano in carica 5 an­ni e possono essere rieletti. I suoi componenti che senza un giusti­ficato motivo siano assenti a due sedute consecutive saranno dichia­rati dimissionari.

Il            Comitato provinciale:

   a) delibera sui bilanci preventivo e consuntivo;                                                                              

          b) tutela gli interessi morali ed economici dei mutilati e invalidi ci­vili nella circoscrizione provinciale secondo le direttive degli Or­gani Centrali;

          c) presta ogni utile collaborazione che sia richiesta dagli organi pe­riferici dello Stato e dagli Enti Locali per l'attuazione di prov­videnze intese all'assistenza sanitaria, all'orientamento e alla qua­lificazione professionale dei mutilati e invalidi civili;

          d) studia i problemi che interessano la categoria nella circoscrizio­ne provinciale segnalando al Comitato Centrale la necessità e le prospettive di intervento;

          e) provvede al finanziamento delle Delegazioni Sezionali ed eserci­ta il controllo sulle attività medesime;

          f) istituisce, ove se ne ravvisi l'opportunità, previa autorizzazione del Comitato Centrale, in uno o più comuni non capoluoghi di Provincia, Delegazioni Sezionali;

          g) adotta ogni altro provvedimento demandato ad esso dallo Sta­tuto o dai regolamenti;

          h) delibera sulle questioni concernenti il personale della sede pro­vinciale;

          i) adotta gli eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti di quei soci che si siano resi responsabili di violazioni dello Statu­to o e delle norme regolamentari;

     i) derime eventuali controversie insorte tra soci;

     m) designa i rappresentanti di categoria in seno agli Organi Perife­rici dello Stato, degli Enti Pubblici e Privati e presso gli Enti Lo­cali, in ottemperanza alle disposizioni del decreto Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978.

Art. 31 - Il Comitato Provinciale sì riunisce ordinariamente ogni 3 mesi e straordinariamente quando:

a)  il Presidente lo ritenga opportuno;

b)  ne venga fatta richiesta da almeno 2/5 dei suoi componenti;

c)  ne sia fatta richiesta dal Comitato Centrale.

Art. 32 - Qualora, in conseguenza di dimissioni o per altre cau­se, il Comitato Provinciale abbia perduto la metà dei propri mem­bri elettivi, il Comitato stesso è da considerarsi sciolto e si procede a nuove elezioni.

Il Comitato Provinciale dimissionario o disciolto rimane in ca­rica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione, sem­preché indifferibili e urgenti, sino all'insediamento del nuovo Co­mitato.

Nel periodo che intercorre fra lo scioglimento del comitato e la nomina del nuovo, il Comitato centrale nomina un commissario.

 

 

Titolo XII

 

IL PRESIDENTE PROVINCIALE

 

 

An 33 - Il Presidente del Comitato Provinciale rimane in ca­rica 5 anni e può essere rieletto dal Congresso Provinciale.

Il     presidente del Comitato Provinciale:

a)  convoca il Comitato stesso e fissa l'Ordine del Giorno delle adu­nanze;

b)   cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato;

c)      assicura il coordinamento delle attività del Comitato Provincia­le e delle Delegazioni Sezionali con le direttive di ordine genera­le emanate, dagli Organi Centrali dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

 

                                    

SEZIONI COMUNALI - INTERCOMUNALI

DELEGAZIONI COMUNALI

 

Art. 34 - Le Sezioni Comunali, Intercomunali e Delegazioni Comunali sono una emanazione della Sezione Provinciale e non han­no autonomia amministrativa.

            A dirigerle può essere nominato un membro del Comitato Pro­vinciale o altro elemento scelto dal comitato stesso. Le predette isti­tuzioni attuano l'attività associativa demandata alle istituzioni me­desime della Sezione Provinciale.                 Titolo XIV            Titolo XV

Titolo XIV

IL COMITATO REGIONALE

 

 

            Art. 35 - Il Comitato Regionale è costituito dai Presidenti e da due rappresentanti delle Sedi dislocate nella Regione designati dai rispettivi Comitati Provinciali.

Alle sue riunioni può partecipare anche un rappresentante del Comitato Centrale designato dal Presidente Nazionale.

Il            Comitato Regionale, nella sua prima riunione, elegge il pro­prio presidente tra i componenti il Comitato stesso.

Il            Comitato Regionale ha il compito di:

a)     coordinare il programma di attività e le iniziative dell'Associa­zione nell'ambito regionale;

b)     deliberare sui ricorsi del personale delle Sedi Provinciali contro i provvedimenti adottati dai Comitati Provinciali;

c)     deliberare in prima istanza sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti dai Co­mitati Provinciali.

Il            Comitato regionale di norma ha sede nsfla città capoluogo dì Regione, presso i locali della Sede Provinciale ANMlC.

I costi del funzionamento del Comitato Regionale saranno ri­partiti fra le Sedi Provinciali sulla base del numero degli iscritti di ciascuna di esse.

Iniziative di carattere straordinario potranno essere finanziate con proventi diversi, quali contributi della Sede Centrale, della Re­gione e degli Enti Locali.

 

Titolo XIV

 

IL COLLEGIO PROVINCIALE

DEI REVISORI DEI CONTI

 

       Art. 36 - Il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti, co­stituito da 3 membri effettivi e 2 supplenti, è eletto dal Congresso Provinciale; dura in carica 5 anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

La carica di membro del Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

I membri del Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti par­tecipano, con voto consultivo, alle sedute del Comitato Provinciale.

       Art. 37 - Il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti ha il compito di provvedere al riscontro degli atti di gestione, di accer­tare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, di esami­nare il bilancio preventivo e consuntivo redigendo apposite relazio­ni e di effettuare verifiche di cassa.

In sede di approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo presenta al Comitato Provinciale le rispettive relazioni.

 

Titolo XVI

 

IL PATRIMONIO SOCIALE

 

 

            Art. 38 - Il patrimonio dell'Associazione è unico ed è costi­tuito dai beni mobili e immobili, lasciti, donazioni o diritti, azioni o ragioni appartenenti all'Ente sotto qualsiasi titolo e dovunque esi­stenti.

Le entrate finanziarie dell'Associazione sono costituite da:

a)    quote associative e altri contributi o sottoscrizioni varie;

b)    proventi eventuali di qualsiasi altra natura compresi i contributi dello Stato, da Enti Pubblici e Privati;

c)    proventi dalla rendita di beni mobili o immobili di proprietà del­l'Associazione.

I servizi di tesoreria sono esplicati da un Istituto di Credito pre­scelto dal Comitato Centrale, per la Sede Centrale, e dai Comitati Provinciali per le Sedi Provinciali

            L'associazione potrà acquistare mobili ed immobili, previa au­torizzazione del Comitato centrale; promuovere la costituzione di società, assumere partecipazioni azionarie, effettuare contratti di fitto e di locazione, chiedere concessioni, licenze e permessi, assumere le gestioni di esercizi e servizi, compiere ogni operazione di carattere economico purché conferente agli scopi del sodalizio ed intrapresa nell'interesse dei mutilati ed invalidi civili. Per l'acquisto di immo­bili e l'accettazione di donazioni l'Associazione osserva le norme vigenti.